Credito al consumo
Per credito al consumo si intende la concessione ad una persona fisica (consumatore) di credito, finalizzata all’ acquisto di beni di consumo, servizi, o per esigenze di carattere personale.
Il credito al consumo può assumere varie forme; la più semplice è la dilazione di pagamento. In questo caso il pagamento del bene o del servizio avviene attraverso rate; la concessione del credito viene accordata diret-tamente dal venditore (ossia dai soggetti autorizzati a vendere beni e servizi nel territorio della Repubblica).
L’ altra forma di concessione di credito per l’ acquisto di beni di consumo è costituita dal prestito: questo può essere erogato dalle banche o dagli intermediari finanziari. La differenza fondamentale tra questi due soggetti è che, mentre le banche possono raccogliere depositi (raccolta di risparmio presso il pubblico), gli altri intermediari devono attingere a capitale proprio o a prestiti obbligazionari. Altra differenza importante è il fatto che, nel caso di dilazione del pagamento non può essere richiesta la corresponsione di interessi, mentre
quando viene concesso un prestito, la somma erogata deve essere restituita maggiorata di un certo tasso di interesse.
A questo proposito, occorre tenere presente l’ esistenza del TAN e del TAEG:
- il primo è il tasso annuo nominale, ossia l’ interesse (espresso in percentuale annua del credito concesso) praticato in base al contratto di credito;
- il secondo, invece, è il tasso annuo effettivo globale, ovvero il costo totale (espresso in percentuale annua del credito concesso) del credito per il consumatore, che comprende, oltre all’ interesse, anche gli oneri diversi. Il TAEG è, dunque, sempre maggiore del TAN.
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LA NORMATIVA VIGENTE FINO AL
19 SETTEMBRE 2010
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LA NUOVA NORMATIVA SUL
CREDITO AL CONSUMO
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UNA PANORAMICA SUL CREDITO
AL CONSUMO E SUL SISTEMA
FINANZIARIO IN ITALIA
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CONSIGLI, RACCOMANDAZIONI,
ACCORTEZZE
- Elenco degli atti normativi sul credito al consumo





